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Ordinanza ‘cani pericolosi’: in vigore
Entra in vigore l’Ordinanza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n.68 del 23.03.2009), concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani e firmata dal Sottosegretario alla Salute Francesca Martini. Da oggi quindi, obbligo di guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo, museruola da mettere in caso di pericolo e naturalmente paletta per raccogliere gli escrementi del proprio cane. L’ordinanza, che avrà efficacia per 24 mesi, riguarda i cani di tutte le razze ad eccezione di quelli sotto indicati:
- cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili
- cani in dotazione alle Forze Armate
- cani in dotazione Polizia
- cani in dotazione Protezione Civile
- cani in dotazione Vigili del Fuoco
- cani a guardia e conduzione delle greggi
Mancato rispetto dell’Ordinanza, le sanzioni
Violazione dell’art. 1
• Omessa custodia e malgoverno di animali (art. 672 del c.p.)
• Mancato rispetto dell’obbligo del guinzaglio e della museruola (art. 83 del Reg. di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320/1954 e successive modifiche ed integrazioni – Leggi Regionali e Ordinanze Comunali)
Violazione dell’art. 2
• Addestramento all’aggressività, selezione ed incroci finalizzati ad accrescere l’aggressività – Sottoposizione dei cani a doping e mutilazioni
Sanzioni previste dalle Leggi Regionali e da Ordinanze Comunali si può anche contestare il reato di maltrattamento (art. 544 ter c.p.)
In tutte le altre fattispecie si applicano le sanzioni previste dalle Leggi Regionali e dalle Ordinanze Comunali es. la legge della Regione Toscana prevede sanzioni amministrative pecuniarie per: abbandono delle deiezioni liquide e solide in spazi pubblici o in zone di verde pubblico. Fonte: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Ordinanza ‘cani pericolosi’: reazioni a catena!
Come era prevedibile, la nuova Ordinanza ‘cani pericolosi’ ha già suscitato una serie di reazioni da parte di molti, proprietari di animali e non. In questi giorni ho letto una valanga di commenti su articoli di testate giornalistiche online. Credetemi, ce n’è per tutti i gusti! Ne riporto, ad esempio, uno che mi ha particolarmente colpito, scritto da un certo mida e pubblicato su Il Messaggero.it:
Non basta….!
In tempi di “magra” come quelli in cui siamo precipitati, per ridimensionare il problema, occorrerebbe una seria proposta di legge che introduca oltre alla responsabilità penale dei proprietari, anche una “sostanziosa” tassa di possesso per questi animali, escludendo solo i cani dei non vedenti e quelli di piccola taglia….! Con un provvedimento del genere, penso che si raggiungerebbero due obiettivi non da poco, come la drastica riduzione del “lordume” sui marciapiedi e nei parchi frequentati dai bambini e l’abbattimento del “randagismo” in crescita sempre più esponenziale….! A questa proposta, penso che qualcuno “storcerà” un po il naso ma visto e considerato che il possesso di un cane è diventato più una moda che una necessità, è bene considerarlo alla stregua di un bene voluttuario e quindi da TASSARE….! On. Tremonti, questo sarebbe uno dei rubinetti da aprire, per rimpinguare le disastrate casse dell’erario, altro che finanza creativa….!
commento inviato il 03-03-2009 alle 18:10 da mida
Non è divertente? Come diceva una canzone: la vita è bella perché è varia…
Da segnalare anche l’intervento della CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) che ha deciso di impugnare l’ordinanza al Tar asserendo che: ”il nuovo provvedimento equipara i pitbull ai cocker stabilendo obblighi ridicoli e spropositati per chi ha un cocker e insignificanti per chi ha un pitbull”. Questo, il comunicato stampa del 03.03.2009 presente anche sul sito Codacons.it:
E’ arrivata, purtroppo, la tanto annunciata ordinanza del sottosegretario alla Salute Francesca Martini, che il Codacons ha deciso di impugnare dinanzi al Tar del Lazio, non appena entrerà in vigore. Un grave peggioramento rispetto ai successi ottenuti grazie alle ordinanze Sirchia, Storace e Turco. A differenza dei suoi predecessori, che avevano ascoltato le richieste del Codacons, fatte a fronte di aggressioni mortali da parte di pitbull e rotweiller, la Martini ha deciso di abolire la lista delle 17 razze considerate potenzialmente più pericolose, eliminando l’obbligo per i proprietari di questi cani di applicare sia il guinzaglio che la museruola nei luoghi aperti al pubblico, una misura che invece aveva drasticamente ridotto le aggressioni gravi fatte in strada e nei parchi, a differenza di quanto si sostiene nell’ordinanza.
In pratica il nuovo provvedimento equipara i pitbull ai cocker, come se fossero ugualmente pericolosi, e, quindi, da un lato stabilisce obblighi ridicoli e spropositati per chi ha un cocker e dall’altro insignificanti per chi ha un pitbull. Così mentre i padroni degli innocui cocker, oltre alla paletta e al sacchettino per le deiezioni, saranno inutilmente costretti a portare con sè anche la museruola per applicarla in caso di un bisogno che non verrà mai, i padroni dei pitbull potranno far circolare nei parchi il loro cane, anche in presenza di bimbi, senza museruola, mettendola solo in caso di bisogno, ossia quando ormai sarà troppo tardi ed il cane avrà già sbranato qualcuno.
Un provvedimento contraddittorio, con evidenti carenze di motivazioni che il Codacons ha deciso di impugnare al Tar del Lazio che, non a caso, aveva già confermato la bontà dell’ordinanza Turco sui cani potenzialmente pericolosi sostenendo che nella comparazione degli interessi deve essere considerato prevalente quello della tutela della sicurezza e della salute pubblica, principio ora violato dall’ordinanza Martini che ha considerato prevalente il diritto dei cani alla loro presunta uguaglianza, confondendo peraltro l’aggressività con la pericolosità.
Infine non scatta l’obbligo del patentino per chi detiene razze pericolose, come richiesto invece dal Codacons, scaricando la responsabilità sui servizi veterinari, che decideranno “nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose’, ossia solo dopo che le aggressioni si sono verificate.
Nuova Ordinanza cani: tutte le novità
Presentata oggi dal Sottosegretario alla Salute Francesca Martini la nuova Ordinanza per la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani. Il provvedimento entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed avrà efficacia per 24 mesi. Questi i principali argomenti:
Eliminata la “black list”
La nuova ordinanza reca sostanziali novità rispetto a quelle proposte dai ministri precedenti. in particolare è stato eliminato l’allegato a riportante un elenco senza riferimento scientifico in letteratura di medicina veterinaria di razze “pericolose”, in quanto non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane in base alla loro razza o loro incroci.
Introdotta la responsabilità civile e penale dei proprietari
Ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani è stato attribuito un ruolo fondamentale alla responsabilità dei proprietari.
Il proprietario di un cane, infatti, è sempre responsabile del benessere e del controllo del proprio animale, pertanto risponde sia civilmente, che penalmente dei danni o lesioni che questi arreca a persone, animali o cose.
Nota:
La Suprema Corte di Cassazione – sezione IV penale con sentenza 3 aprile – 8 settembre 2008, n. 34765 ha affermato che: in caso di lesioni cagionate dall’aggressione di un cane, nella fattispecie di grossa taglia, affidato dal proprietario ad un terzo (nel caso di specie la moglie) non in grado di controllare l’animale e quindi di impedire l’evento lesivo, deve riconoscersi la concorrente responsabilità del proprietario non in virtù di una responsabilità oggettiva bensì in ragione degli obblighi che per lui derivano dalla posizione di garanzia collegata al fatto di essere lui solo la persona che dispone dell’animale e che può controllarne le reazioni.
Obbligo di utilizzo del guinzaglio in ogni luogo
Viene introdotto per la prima volta l’obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico – fatte salve le aree per cani individuate dai comuni – e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l’obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo. Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore.
Percorsi formativi per i proprietari di cani
Per favorire la formazione e l’acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta detenzione di un cane e ai fini della prevenzione di danni o lesioni ad altri, i comuni congiuntamente con i servizi veterinari delle asl, avvalendosi anche degli ordini professionali dei medici veterinari, delle associazioni di medici veterinari, delle facoltà di medicina veterinaria e delle associazioni di protezione degli animali, devono mettere a disposizione dei percorsi formativi per i proprietari di cani. tali percorsi formativi, con rilascio di specifica attestazione denominata patentino divengono obbligatori per i proprietari di “cani impegnativi” identificati a livello territoriale.
Registro dei cani morsicatori e con problemi di comportamento a cura delle ASL
I servizi veterinari, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i “cani impegnativi” e tengono un registro aggiornato di tali soggetti.
Ruolo dei medici veterinari libero professionisti
Per la prima volta in italia viene conferito un ruolo anche ai medici veterinari libero professionisti in materia di prevenzione. a loro infatti spetta l’informazione dei proprietari di cani che transitano dalle loro strutture rispetto alla possibilità o alla necessità di conseguire “il patentino”. inoltre vengono posti in rete con i servizi veterinari pubblici al fine di segnalare situazioni a rischio a tutela della salute pubblica.
Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per cani iscritti nel registro
I proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
Obbligo della raccolta delle feci
E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Altri divieti
Confermato il divieto di addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani, le operazioni di selezione ed incrocio tese allo stesso fine, la pratica del doping, gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia dell’animale (recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda), fatto salvi gli interventi curativi certificati dal medico veterinario.
Questo, il testo completo dell’Ordinanza. Fonte: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
